Statuto

Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia

È istituita la Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (FCdA), fondata dalle Consulte disciplinari di Preistoria e Protostoria, di Archeologia del Mondo Classico, delle Archeologie Postclassiche e costituita attualmente anche dalle Consulte di Numismatica, Studi sull’Asia e sull’Africa (componente archeologica), Antropologia, Archeologia dell’Italia preromana.

Art. 1. PRINCIPI FONDATIVI
La Federazione delle Consulte di Archeologia (FCdA) ritiene che l’Archeologia abbia una sua propria consolidata metodologia di studio che la caratterizza autonomamente e riconosce la pluralità degli apporti disciplinari dei diversi ambiti dell’Archeologia sia in senso cronologico, dalla preistoria all’archeologia post-classica, sia nelle diverse articolazioni metodologiche trasversali e interdisciplinari. Tale pluralità rappresenta un patrimonio di conoscenze che è necessario tutelare, consolidare e trasmettere, per quanto riguarda tanto gli aspetti formativi quanto la ricerca.
La Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia è il luogo della riflessione generale sulle prospettive e sui problemi dell’archeologia, ricercando il massimo consenso unitario. Ad essa vengono demandati i compiti e le funzioni che riguardano in particolare i rapporti col MUR e col MiC, con le Istituzioni e gli Enti statali, regionali e locali, nonché con quelli europei e internazionali, che operano nel campo dell’archeologia e più in generale con il paese e la società civile.
La FCdA si impegna altresì a consolidare, migliorare e difendere la professione dell’Archeologo in tutte le sue espressioni, in particolare per ciò che concerne gli aspetti formativi a tutti i livelli e le attività di ricerca.
Fanno parte della FCdA tutti i professori e i ricercatori in ruolo nelle Università italiane iscritti alle Consulte disciplinari afferenti. I Professori e i Ricercatori Universitari in quiescenza afferenti alle singole Consulte fanno parte della Federazione, contribuendo al dibattito interno, ma non esercitano diritto di voto e non possono assumere cariche elettive.
Le singole consulte disciplinari continueranno a funzionare nei tempi e nei modi che ciascuna di esse deciderà di adottare configurandosi come luogo di discussione e di approfondimento delle specifiche problematiche oltre che delle questioni da sottoporre alla FCdA sia attraverso la Giunta che in sede di Assemblea Generale.
Sono organi della Federazione delle Consulte l’Assemblea, la Giunta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato dei Garanti. In nessun caso gli atti della Assemblea, della Giunta e degli altri organi della FCdA potranno essere in contrasto con i principi fondativi.

ART. 2. ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai professori e i ricercatori in ruolo nelle Università italiane, aderenti alle Consulte disciplinari. La partecipazione di Professori e Ricercatori in quiescenza è consentita secondo quanto previsto all’art. 1.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, d’intesa con la Giunta, almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente e la Giunta lo ritengano utile e opportuno per discutere delle prospettive e dei problemi generali dell’archeologia e per proporre le linee di indirizzo della cui attuazione si occuperà la Giunta stessa. Il Presidente inoltre convoca l’Assemblea su richiesta dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni componente della FCdA presente in Assemblea con diritto di voto può rappresentare per delega scritta solo un altro componente con diritto di voto.
L’Assemblea discute le linee di indirizzo politico-culturale nelle sue sedute ordinarie, esprimendosi, ove necessario, mediante votazione a maggioranza dei presenti. Tale votazione è valida se è presente almeno un terzo degli aventi diritto. 
L’Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto, anche con modalità telematica, nel caso di votazioni per l’elezione del Presidente, per le modifiche di Statuto, per l’adesione di altre Consulte Universitarie ai sensi dell’art.14, e in altri casi in cui sia specificato nell'ordine del giorno. In caso di votazioni telematiche non sono possibili deleghe.
L’Assemblea può decretare, solo mediante riunioni in presenza, la decadenza del Presidente, della Giunta e dei suoi organi e lo scioglimento della Federazione, qualora tali opzioni vengano assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 3. GIUNTA
La Giunta è rappresentativa delle Consulte afferenti ed è formata da tre componenti designati da ciascuna Consulta. Ogni Consulta afferente alla FCdA elegge i propri tre rappresentanti in Giunta scelti fra docenti e i ricercatori in ruolo, per un mandato triennale. I rappresentanti delle Consulte afferenti in giunta possono essere rieletti per un solo ulteriore triennio consecutivo. Sono eleggibili solo componenti in ruolo che garantiscano il completamento del mandato triennale.
La Giunta attua le linee di indirizzo stabilite in Assemblea e provvede a deliberare le azioni della FCdA. Può affidare singoli compiti ad altri componenti della FCdA e per specifici scopi può avvalersi anche di collaborazioni esterne.
In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente si considera doppio.

ART. 4. PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea della FCdA con un mandato triennale tra i membri della Giunta ed è rieleggibile per una sola volta anche consecutivamente.
L’Assemblea nella quale si elegge il Presidente dovrà avere il quorum qualificato della metà più uno dei suoi componenti. Ogni componente della FCdA presente in Assemblea con diritto di voto può rappresentare per delega scritta solo un altro componente con diritto di voto. Su indicazione dell’Assemblea, la votazione per l’elezione del Presidente può avvalersi anche di sistemi telematici in grado di garantire la segretezza del voto. In caso di parità tra i due candidati più votati si procederà a un ballottaggio.
Il Presidente rappresenta la FCdA nel rispetto delle deliberazioni assunte dalla Giunta ed è garante del rispetto dei principi fondativi. Convoca l’Assemblea d’intesa con la Giunta. Presiede l'Assemblea generale e la Giunta, stabilendo in accordo con quest'ultima l’o.d.g. ed inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno tre membri della Giunta o di almeno 1/5 (un quinto) dei componenti dell’Assemblea.
Il Presidente, inoltre, opera in costante rapporto con il Vicepresidente e i Presidenti delle Consulte aderenti alla FdCA.
Il Presidente ha la firma sociale della FdCA e può delegare il tesoriere per le spese correnti. Coadiuvato dal tesoriere, provvede inoltre all'amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere della Giunta e secondo i bilanci da essa approvati; firma con il tesoriere gli ordini di pagamento.
Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 5. VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene designato dalla Giunta al suo interno, tra i componenti afferenti a Consulte diverse da quella del Presidente, e ha il compito di rappresentante vicario del Presidente. Ha mandato triennale ed è ri designabile per un solo ulteriore triennio consecutivo.
Qualora indisponibile, il Presidente può designare un altro sostituto, esclusivamente per il periodo di assenza del Vice Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge tutte le funzioni in sua vece. In tali situazioni, in caso di parità, il suo voto vale doppio.

ART. 6. SEGRETARIO
È designato dalla Giunta al suo interno tra i componenti afferenti a Consulte diverse da quella del Presidente, ha un mandato triennale ed è ri-designabile per un solo ulteriore triennio consecutivo.
Il Segretario redige i verbali della Giunta e dell’Assemblea e cura l'attuazione delle delibere della Giunta e dell’Assemblea generale, nonché il lavoro amministrativo ed organizzativo. Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soci e dei verbali delle assemblee e della Giunta.
Le modalità e le condizioni per l’espletamento delle sue funzioni sono stabilite dalla Giunta. Il segretario è coadiuvato dal tesoriere che fungerà anche da vicesegretario, a cui possono essere delegate determinate mansioni.

ART. 7. TESORIERE
È designato dalla Giunta al suo interno, ha un mandato triennale ed è ri-designabile per un solo ulteriore triennio consecutivo.
Il Tesoriere coadiuva il presidente nella gestione amministrativa della FCdA e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento. Può ricevere la delega del presidente per quanto riguarda le spese correnti.

ART. 8. COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sul rispetto dei principi fondanti della FCdA è composto da archeologi non eleggibili ad altre cariche e senza diritto di voto in Assemblea. Pertanto possono far parte del comitato dei garanti anche docenti o ricercatori in quiescenza, oppure dirigenti e ricercatori di Enti di Ricerca afferenti al MUR o al MiC. I membri del Comitato dei Garanti sono proposti alla Giunta, nel numero di uno, da ognuna delle consulte afferenti e sono ratificati dall’Assemblea della FCdA. Nomina al suo interno il Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.
Il ricorso al Comitato dei Garanti viene chiesto da almeno un terzo dei componenti della Giunta o dell’Assemblea. Le determinazioni del Comitato dei Garanti possono essere assunte unanimemente dalla Giunta senza votazione, o in caso di non unanimità devono essere discusse e votate in Assemblea a maggioranza semplice. Il mandato è triennale, rinnovabile una sola volta.

ART. 9. Il collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi (oltre a due supplenti) designati per tre anni dalla Giunta tra i soci che non ne facciano parte. Spetta loro il controllo della gestione finanziaria della Consulta, il cui patrimonio è costituito da:
- quote sociali,
- contributi di enti pubblici o privati,
- donazioni,
- altri eventuali redditi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare annualmente una relazione all'Assemblea generale.

Art. 13. Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all’Assemblea della FCdA dalla Giunta o da almeno due delle Consulte afferenti e devono essere integralmente notificate insieme con l'o.d.g. dell'assemblea generale.
L’approvazione delle modifiche deve essere ratificata dall’Assemblea con maggioranza degli aventi diritto al voto. Ogni componente della FCdA presente in Assemblea può rappresentare per delega scritta solo un altro componente con diritto di voto.

ART. 14. Adesioni successive
È possibile l’adesione di altre Consulte rappresentative dell’archeologia universitaria in un momento successivo all’istituzione della FCdA, con gli stessi diritti e doveri dei soci fondatori in termini di rappresentanza in Giunta e negli altri organi.
A seguito dell’accettazione da parte dell’Assemblea, la Consulta richiedente l’adesione indica i propri tre rappresentanti in Giunta.

ART. 15. RECESSO DELL’ADESIONE
Ogni Consulta può decidere di ritirare l’adesione alla FCdA, previa comunicazione, accompagnata dalla delibera dell’Assemblea della Consulta, almeno tre mesi prima in modo da poter consentire alla Giunta e all’Assemblea di poterne prendere atto e discuterne.

ART. 16. QUOTA PARTECIPAZIONE
Ogni Consulta è tenuta a versare annualmente, entro il mese di gennaio, la quota di adesione, fissata annualmente dalla Giunta. La quota di adesione iniziale è fissata in 500 euro.

ART. 17. SCIOGLIMENTO

La delibera di scioglimento della Federazione è assunta dall’Assemblea dei Soci con quorum della metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni componente della FCdA presente in Assemblea può rappresentare per delega scritta solo un altro componente avente diritto di voto. La determinazione di sciogliere la Federazione fa assumere alla giunta la funzione di Consiglio di Liquidazione e al Presidente il ruolo di Liquidatore. L'attivo netto sarà destinato a favore di istituzioni, enti o associazioni, aventi scopo affine a quello della FCdA e cioè di consolidare, migliorare e difendere la professione dell’Archeologo in tutte le sue espressioni, in particolare per ciò che concerne gli aspetti formativi a tutti i livelli e le attività di ricerca. La Federazione si considera automaticamente sciolta se dopo tre anni consecutivi non viene convocata alcuna Assemblea.

ART. 18.
Per tutto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.