Osservazioni sul DL VIA energie rinnovabili

Ministro della Cultura Dario Franceschini
Ministero della Cultura Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani
Ministero della transizione ecologica Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 - Roma
segreteria.capogab@minambiente.it segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Via Nomentana, 2 - 00161 Roma
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it segreteria.ministro@mit.gov.it

Signori Ministri,
le Associazioni del Tavolo di coordinamento delle rappresentanze del settore Archeologia – rappresentative della PA, delle professioni, delle imprese – e le Consulte Universitarie segnalano con estrema preoccupazione l’ennesimo tentativo di sospendere le norme di tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, contenuto nella bozza di DL presentata dal Ministero per la Transizione Ecologica e riguardante indicazioni per la semplificazione delle procedure autorizzative per i lavori di costruzione di impianti per le energie rinnovabili finanziati con il PNRR.
A fronte della dichiarata necessità di incrementare la realizzazione delle opere connesse alla transizione ecologica, la proposta, così come è stata presentata, determina una fortissima compromissione dell’esercizio della tutela sul patrimonio paesaggistico ed archeologico nazionale, oltre che sullo stesso dettato costituzionale da cui, attraverso l’art. 9 della Carta, queste discendono. Preoccupa particolarmente che tale azione giunga a pochi mesi di distanza da un primo tentativo, già rigettato alla Camera dei Deputati dalle Giunte delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio (I e V).
Così come formulato, il Disegno di Legge impedirebbe de facto la tutela paesaggistica, sottraendo alla tutela gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, e impedendo l’espressione del parere delle Soprintendenze anche per i procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzare in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, dimensionate nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10.09.2010. Il Disegno di Legge risulterebbe altrettanto esiziale per la protezione del patrimonio archeologico impedendo l’esecuzione di controlli preventivi. Se, infatti, per le aree di interesse archeologico riconosciute come portatrici di valori paesaggistici all’art. 142, comma 1, lettera m del Codice (cosiddette aree ex Galasso) è salvaguardata la possibilità per le Soprintendenze di intervenire nei procedimenti autorizzativi, per tutte quelle dotate di potenziale archeologico, ma non oggetto di dichiarazione di interesse, le Soprintendenze non sarebbero consultate con il rischio concreto di una irrimediabile perdita della memoria storica del Paese, in termini di contesti archeologici non individuati e/o distrutti a seguito dei lavori. Ciò comporterebbe anche un danno al patrimonio dello Stato, del quale i beni archeologici sono parte integrante (contribuendo peraltro la loro stima e valutazione alla crescita del PIL).
La perdita del fondamentale strumento della verifica preventiva dell’interesse archeologico, faticosamente entrato a partire dal 2005 nell’Ordinamento giuridico italiano, in modo parziale e con grave ritardo rispetto ad altri paesi europei, ci esporrebbe inoltre al rischio di procedura di infrazione da parte dell’UE, legata al mancato rispetto della Convenzione Europea sul Patrimonio Archeologico (ratificata con L. 29 aprile 2015, n. 57) di cui l’Italia è firmataria e da cui le norme sull’archeologia preventiva derivano.
Dietro la dichiarata necessità di snellire l’iter procedurale delle autorizzazioni, nei fatti si impedirebbe il necessario controllo da parte degli organismi di tutela, in particolare delle Soprintendenze, a fronte di interventi che avranno un fortissimo impatto sui territori, quanto a consumo di suolo e a irreversibile compromissione dei valori paesaggistici, spesso di elevato pregio.
La prospettata sospensione delle attività di tutela sarebbe relativa non solo alle attività di costruzione degli impianti, ma alle opere nella loro interezza, ivi compresa la realizzazione di collegamenti alle reti elettriche nazionali, strade di collegamento per l’accesso ai cantieri e opere accessorie per la predisposizione di campi base.
Tale sospensione della tutela, peraltro, non sarebbe di alcun giovamento per le grandi opere a sistema, che a quanto si dichiara potranno già contare su normative autorizzative ad hoc, mentre andrebbe a riguardare i microinterventi a base locale, di difficilissimo controllo e verifica, portando a sostanziali e capillari danni al patrimonio.
Se l’iter approvativo del DL in preparazione dovesse concludersi con esito positivo, persa la possibilità di gestire il potenziale archeologico progettuale attraverso gli strumenti offerti dall’attuale normativa sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico, prive di armi per la gestione in fase di progettazione, le Soprintendenze si troverebbero nelle condizioni di fare necessariamente ricorso all’istituto del fermo lavori, oggi quasi scomparso, e potenzialmente al fermo definitivo delle opere in corso, resuscitando scenari che proprio la legislazione sulla archeologia preventiva aveva quasi completamente eliminato da anni.
Né servirebbe la limitazione della tutela, prevista dalla norma proposta, alle aree oggetto di intervento alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione. La capillare presenza di beni archeologici sul territorio nazionale ha finora limitato il ricorso dei vincoli diretti da parte dei funzionari, proprio per evitare la prospettiva di una forte limitazione dello sviluppo. Un progressivo consequenziale avvio sistematico di provvedimenti di tutela diretta avrebbe seri contraccolpi, oltre che allo sviluppo delle opere legate alla “transizione ecologica”, su tutte le attività produttive non direttamente coinvolte con questa.
Non da ultimo, va sottolineato come l’interruzione delle attività legate alla verifica preventiva dell’interesse archeologico comporterebbe serissimi contraccolpi occupazionali sulle diverse migliaia di archeologi che prestano, in qualità di professionisti, singoli o organizzati in società di archeologia, la loro opera nella tutela, spazzando via le prospettive occupazionali di una intera generazione, assestando un colpo decisivo al sistema imprenditoriale dei Beni Culturali, che si stava progressivamente consolidando, oltre che al relativo settore della formazione e alla ricerca.
Se la straordinaria situazione che il Paese si trova a vivere in questo periodo richiede soluzioni e interventi altrettanto straordinari, questi non possono prescindere dalla difesa dei valori costituzionali legati alla tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico. Semplificazioni delle procedure e maggiore rapidità nel rilascio delle autorizzazioni sono tuttavia aspetti che, se applicati in modo non lesivo della tutela, non possono che trovarci favorevoli. Solo a titolo di esempio, una migliore integrazione di archeologi qualificati attraverso il loro coinvolgimento diretto nel gruppo di progettazione permetterebbe già al momento della pianificazione preliminare di individuare le scelte meno impattanti sul patrimonio archeologico potenzialmente presente nelle aree di intervento. Ancora l’esecuzione di indagini preventive nella fase di studio di fattibilità e non in sede di conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti, consentirebbe di coniugare perfettamente le esigenze di tutela archeologica con la celere esecuzione delle opere.
Siamo coscienti che un efficientamento delle procedure della tutela sia comunque necessario, anche ai fini delle tempistiche previste dalla situazione straordinaria da cui nasce il PNRR e per questo rimaniamo a disposizione per suggerire, sulla base dell’esperienza operativa maturata sia dal punto di vista dei funzionari che quella degli operatori e delle imprese, possibili modalità di effettiva semplificazione e velocizzazione degli iter autorizzativi,

Le Associazioni
ANA – Associazione Nazionale Archeologi - associazione@archeologi.org
API – Archeologi Pubblico Impiego MiBACT - api.mibact.naz@gmail.com
ARCHEOIMPRESE – Associazione delle imprese archeologiche - presidente@archeoimprese.it
ASSOTECNICI – Associazione Nazionale dei Tecnici per il Patrimonio Culturale - assotecnici@yahoo.it
CIA – Confederazione Italiana Archeologi - presidente@archeologi-italiani.it
Consulta di Topografia Antica - consulta.topografia.ant@gmail.com
FAP – Federazione Archeologi Professionisti - faparcheologi@gmail.com
Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (Consulte di: Preistoria e Protostoria; Archeologia del mondo classico; Archeologie postclassiche; Numismatica; Studi dell’Asia e dell’Africa; Antropologia) - federazione.consulte.archeologia@gmail.com
LEGACOOP Produzione & Servizi - segreteria@produzione-servizi.coop
Mi Riconosci? sono un professionista dei Beni Culturali - miriconosci.beniculturali@gmail.com

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